Statuto

I. Nome, sede e scopo

Articolo 1 – Nome, sede
Con il nome dell’Associazione Svizzera delle Orchestre Professionali – orchestre.ch –  è costituita un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CC).

Sede dell’associazione è Berna.

Articolo 2 – Scopo
L’associazione si propone

a) la salvaguardia degli interessi dei soci in relazione allo svolgimento delle loro funzioni e alla loro attività quali responsabili di orchestra e/od organizzatori di concerti;

b) la promozione della cooperazione e solidarietà fra i soci;

c) il coordinamento nazionale e internazionale con istituzioni analoghe.

L’associazione non ha fini commerciali; è neutrale sotto il profilo politico e confessionale.

II. Soci

Articolo 3 – Categorie di Soci
Sussistono le seguenti categorie di soci:

A) membri a pieno titolo (art. 4-9)
B) membri associati (art. 10 – 11)

A) Membri a pieno titolo

Articolo 4 – Membri a pieno titolo – Definizione
I membri a pieno titolo dell’Associazione Svizzera delle Orchestre Professionali sono persone giuridiche sovvenzionate con fondi pubblici che dirigono un’orchestra professionale tutto l’anno in Svizzera e organizzano concerti di musica classica con loro su base commerciale.

Articolo 5 – Acquisizione della qualità di socio
Nuovi soci possono essere ammessi in qualsiasi momento.

In merito alle domande di adesione da presentare per iscritto decide il Consiglio Sociale. Quest’ultimo può respingere la richieste di adesione, senza essere tenuto a fornire motivazioni.

Articolo 6 – Diritti e doveri
I membri a pieno titolo si impegnano a

a) tutelare gli interessi dell’associazione in buona fede;
b) rispettare gli accordi collettivi stipulati con l’Unione Svizzera degli Artisti Musicali;
c) versare le quote associative (cfr. articolo 13 sotto riportato).

All’assemblea sociale ogni membro a pieno titolo può inviare un rappresentante con diritto di voto.

Art. 7 – Diritto al patrimonio sociale
È esclusa qualsiasi pretesa personale dei membri dell’associazione al patrimonio dell’associazione.

Articolo 8 – Dimissioni
Le dimissioni di un membro dell’associazione possono avere luogo con preavviso di recesso scritto di sei mesi dalla fine dell’anno associativo al Consiglio sociale.

Articolo 9 – Esclusione
Il Consiglio sociale può espellere un membro dell’associazione, se viola gli interessi sociali in misura sostanziale. Al membro espulso spetta ad un diritto di ricorso alla successiva assemblea sociale generale. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione con lettera raccomandata al Presidente all’attenzione dell’Assemblea sociale.

Chi non paga il contributo associativo nonostante i solleciti, sarà eliminato dall’elenco dei soci ad opera del Consiglio sociale senza che al membro in questione derivi un diritto di ricorso all’Assemblea sociale.

B) Membri associati

Articolo 10 – Membri associati – Definizione
I membri associati sono persone giuridiche sovvenzionate pubblicamente che conducono concerti di musica classica professionale in Svizzera senza soddisfare tutti gli altri requisiti per la piena adesione.

Articolo 11 – Diritti e doveri
I membri associati hanno diritto di partecipare alle attività dell’associazione – con le limitazioni di cui al punto 2 di seguito riportato – e di usufruire delle attività dell’associazione.

All’assemblea sociale ogni membro associato può inviare un rappresentante con diritto di voto. Nelle questioni in cui si tratta esclusivamente dei diritti e degli obblighi dei membri a pieno titolo, i membri associati hanno solo un ruolo consultivo.

I membri associati si impegnano a tutelare gli interessi dell’Associazione in buona fede e a versare la quota associativa annuale (cfr. articolo 13 sotto riportato).

Per il resto si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 5, 7 – 9.

III. Mezzi

Articolo 12 – Risorse finanziarie
I mezzi sociali sono costituiti

a) dai contributi ordinari dei membri;
b) da contributi volontari;
c) da eventi organizzati;
d) dal patrimonio sociale;
e) dai proventi di interessi.

Articolo 13 – Quota associativa
Ogni membro dell’associazione è tenuto a pagare la quota associativa annuale, che è definita in allegato al presente Statuto. Tale allegato costituisce parte integrante dello Statuto.

I membri dimissionari o esclusi dall’associazione sono tenuti al pagamento della quota associativa fino alla fine dell’anno sociale corrente.

Articolo 14 – Responsabilità
Per i debiti dell’associazione risponde solo il patrimonio sociale.

Qualsiasi responsabilità dei singoli membri è esclusa; resta salvo l’articolo 55, comma 3 CC per le persone che agiscono a nome dell’associazione.

IV. Organi sociali

Articolo 15 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono:

A) l’assemblea sociale
B) il Consiglio sociale
C) l’amministratore
D) i revisori dei conti

A) L’assemblea sociale

Articolo 16 – Assemblea sociale
L’assemblea sociale costituisce l’organo supremo dell’associazione.

Articolo 17 – Convocazione e ordine del giorno
L’Assemblea sociale è convocata dal consiglio sociale ogniqualvolta l’attività lo richieda, ma almeno una volta all’anno.

Avrà luogo possibilmente, entro i primi sei mesi del successivo anno sociale che andrà dal primo luglio al 30 giugno in sedi diverse. L’assemblea può essere collegata ad un evento pubblico e includere ospiti.

Il Consiglio sociale o un quinto dei membri dell’associazione, o rispettivamente i loro rappresentanti, possono chiedere la convocazione di un’assemblea sociale straordinaria che si terrà entro due mesi dalla presentazione della richiesta.

La convocazione dell’Assemblea avrà luogo in forma scritta o elettronica non più tardi di tre settimane prima della data dell’Assemblea, con indicazione dell’ordine del giorno.

Ciascun rappresentante degli enti gestori ha diritto di sottoporre domande all’attenzione della successiva Assemblea sociale. Tali richieste devono essere inserite nell’ordine del giorno, nella misura in cui siano state portate a conoscenza del Consiglio sociale per iscritto al più tardi due mesi prima della successiva Assemblea sociale.

Articolo 18 – Presidenza
La presidenza dell’Assemblea sociale spetta al Presidente della VESBO, o in caso di impedimento al Vice-Presidente o un altro membro del Consiglio nominato dal Consiglio.

Il Presidente nomina gli scrutatori.

L’amministratore redige i verbali delle deliberazioni adottate e delle elezioni tenute dall’Assemblea sociale.

Articolo 19 – Quorum
L’Assemblea sociale avrà il quorum qualora sia presente almeno un rappresentante della metà di tutti i membri dell’associazione.

Articolo 20 – Adozione di risoluzioni
L’assemblea sociale adotta le proprie risoluzioni a maggioranza dei voti espressi. Il Presidente – pur non rappresentando egli alcun membro dell’associazione – partecipa al voto; in caso di parità avrà il voto decisivo, mentre in caso di elezioni – in caso di parità di voti anche dopo la seconda tornata – deciderà la sorte.

Elezioni e votazioni saranno condotte apertamente, nella misura in cui non sia deciso un voto a scrutinio segreto.

Le risoluzioni possono essere adottate anche per circolare, qualora non vi si opponga alcun membro dell’associazione.

Le risoluzioni possono essere adottate solo in merito ai punti all’ordine del giorno riportati nell’apposito elenco.

Articolo 21 – Poteri
Rientrano nella competenza dell’Assemblea sociale, in particolare,

a) l’elezione del Presidente e degli altri membri del Consiglio sociale;
b) l’elezione dei revisori dei conti;
c) la nomina dell’amministratore;
d) la revoca dei membri del Consiglio, dell’amministratore e dei revisori dei conti;
e) l’ammissione e l’espulsione dei membri effettivi e dei membri associati;
f) la decisione sui ricorsi ai sensi dell’articolo 9, comma 1 di cui sopra;
g) l’approvazione del rendiconto annuale;
h) l’approvazione dei conti annuali;
i) lo scarico del Consiglio sociale e dei revisori dei conti;
j) l’approvazione del bilancio preventivo;
k) la revisione dello Statuto;
l) lo scioglimento dell’associazione e la conseguente liquidazione del patrimonio sociale;
m) la decisione su questioni che le sono riservate dalla legge o dallo Statuto.

B) Il Consiglio sociale

Articolo 22 – Consiglio sociale
Il Consiglio è composto da tre a cinque membri. A meno che non riguardi l’Ufficio di Presidenza, i membri del Consiglio sociale esercitano una funzione di amministrazione di ciascun membro effettivo o gli accordano una carica con carattere direttivo.

Il Consiglio si autocostituisce, fatta eccezione per l’elezione del Presidente. Può anche scegliere due vice presidenti.

Articolo 23 – Ufficio di Presidenza
L’Assemblea sociale può eleggere un Presidente che non esercita alcuna funzione di amministrazione di un singolo membro effettivo o che gli accorda una carica di carattere direttivo.

Un Presidente esterno vanta esperienza nel campo della cultura e della gestione della cultura, esperienza di gestione operativa, vanta numerosi contatti con la cultura, la politica e gli affari e conosce le pratiche politiche e sociali in Svizzera.

Articolo 24 – Durata della carica
La durata del mandato è di tre anni.

Articolo 25 – Convocazione e ordine del giorno
Il Consiglio sociale si riunisce su invito del Presidente, tutte le volte che l’attività lo richiede.

Due membri del Consiglio possono chiedere la convocazione di una riunione del Consiglio, che deve avvenire entro le tre settimane successive alla richiesta.

La convocazione delle riunioni del Consiglio deve avere luogo in forma scritta o elettronica, di solito con dieci giorni di preavviso, e deve fornire informazioni sugli argomenti da trattare.
Si terrà un verbale sui dibattiti.

Articolo 26 – Adozione di risoluzioni
Il Consiglio dispone di un quorum se è presente la metà dei suoi membri. Adotta le proprie risoluzioni e tiene le proprie elezioni a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio presenti. Il Presidente partecipa al voto e, in caso di parità di voti, esprime il voto decisivo.

Le risoluzioni su una richiesta avanzata possono essere adottate anche per corrispondenza, mediante voto elettronico (fax) o con mezzo di comunicazione elettronico, nella misura in cui un membro del Consiglio non richieda una discussione orale. Una risoluzione è adottata quando è approvata almeno dalla maggioranza di tutti i membri del Consiglio. Tali risoluzioni devono essere anche verbalizzate.

Sugli argomenti da trattare non inseriti nell’elenco dei punti all’ordine del giorno è possibile adottare una risoluzione solo se tutti i membri concordano.

Articolo 27 – Poteri
Il Consiglio decide su tutte le questioni che non vengono trasferite a un altro organismo, in particolare su:

a) la gestione dell’associazione ad eccezione dei poteri riservati all’Assemblea sociale;
b) l’esecuzione delle risoluzioni dell’Assemblea sociale:
c) la definizione del capitolato d’oneri dell’amministratore;
d) la rappresentanza dell’Associazione nei confronti di terzi; il Presidente, gli altri membri del Consiglio e l’amministratore hanno la firma congiunta a due;
e) la convocazione, preparazione delle attività dell’Assemblea sociale;
f) l’esclusione di membri effettivi e membri associati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, fatto salvo il diritto di ricorso all’Assemblea sociale;
g) il monitoraggio dell’attività dell’ufficio;
h) l’esecuzione di operazioni che gli sono delegate dall’Assemblea sociale.

C) L’amministratore

Articolo 28 – Amministratore
L’amministratore eletto dall’Assemblea sociale è competente per la gestione delle attività correnti dell’associazione. Tra i compiti a lui assegnati rientrano in particolare

a) la preparazione amministrativa delle riunioni;
b) la redazione di verbali delle riunioni;
c) i conti.

Per i compiti a lui affidati l’amministratore sottoscrive con firma disgiunta.

D) I revisori dei conti

Articolo 29 – Revisori dei conti

L’Assemblea sociale elegge per un periodo di tre anni, due sindaci e un supplente, che non possono essere membri del Consiglio.

Sono rieleggibili.

Come revisori dei conti, possono essere elette persone che non sono rappresentanti di un membro.

I revisori dei conti esaminano i conti dell’Associazione e riferiscono annualmente per iscritto all’attenzione dell’Assemblea dei Delegati.

V. Disposizioni finali

Articolo 30 – Scioglimento, liquidazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo esclusivamente da un’assemblea sociale a tal scopo convocata. Per l’adozione delle risoluzioni è necessaria una maggioranza dei due terzi di tutti i membri dell’associazione.

In caso di fusione con un’istituzione che persegue le stesse finalità o finalità simili, l’Assemblea sociale decide su come procedere su richiesta del Consiglio.

Articolo 31 – Liquidazione / Caso di scioglimento dell’associazione
Il Consiglio sociale esegue la liquidazione e redige un rapporto e il conto di chiusura sottoponendolo all’attenzione dell’Assemblea sociale.
L’Assemblea sociale decide in merito all’utilizzo di un eventuale eccedenza di attivo.

Articolo 32 – Iscrizione nel registro delle imprese
Il Consiglio può fare registrare l’associazione nel registro delle imprese.

Il presente Statuto è stato approvato all’Assemblea sociale del 18 ottobre 2019 e sostituisce quello del 21 settembre 2017.

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Berna, venerdì 18 ottobre 2019

A nome dell’Assemblea sociale:

Il Presidente:
sig. Toni J. Krein

L’amministratore:
sig. Roman Steiner